La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta dal Decreto del presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993. Il decreto, disponibile sul sito della gazzetta ufficiale, regolamenta la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.[1][2]
L'articolo 2 suddivide il territorio italiano in sei zone climatiche, nominate dalla A alla F in base alla temperatura media esterna giornaliera. Il criterio utilizzato per tale suddivisione è la misurazione dei gradi giorno (abbreviato GG), e non l'ubicazione geografica. Nella tabella A allegata al decreto, sono elencati i singoli comuni con la loro classificazione climatica.
La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo dell'anno e per quante ore al giorno è possibile accendere il riscaldamento negli edifici pubblici e privati. I sindaci dei comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze (temperature rigide in autunni o primavere), i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione.
Tabella
La tabella sottostante è riassuntiva delle caratteristiche attribuite ad ogni singola zona climatica. I 2 comuni che rientrano nella zona A (Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle), ad esempio, possono accendere il riscaldamento dal 1º dicembre al 15 marzo per massimo 6 ore al giorno. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche e meteorologiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:30 di ciascuna giornata.[1]
Zona
Da (GG)
A (GG)
Ore giornaliere di riscaldamento
Data di accensione
Data di spegnimento
Numero di comuni
A
0
600
6
1º dicembre
15 marzo
2
B
601
900
8
1º dicembre
31 marzo
157
C
901
1400
10
15 novembre
31 marzo
985
D
1401
2100
12
1º novembre
15 aprile
1575
E
2101
3000
14
15 ottobre
15 aprile
4222
F
3001
-
Nessuna limitazione
1048
Per la stagione invernale 2022/2023 i periodi citati sono stati ridotti come segue[3]
^Tale classificazione, definita dalla Tabella (A) allegata al D.P.R. n. 412/1993, è stata successivamente integrata e/o corretta dal D.M. 6 agosto 1994 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994 e ripubblicato con correzioni di errori di stampa sulla gazzetta ufficiale n. 203 del 31 agosto 1994), dal D.M. 16 maggio 1995 (gazzetta ufficiale n. 119 del 24 maggio 1995) e dal D.M. 6 ottobre 1997 (gazzetta ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1997)