Tuttavia, così come nell'ambito del diritto civile a partire dalla promulgazione del Codice napoleonico, anche in ambito ecclesiale, si era sviluppato il desiderio di avere una sola legge organicamente strutturata.[4] Nacque, dunque, la necessità di rendere il diritto ecclesiastico meno dinamico e complesso, ma più organizzato e fluido, adottando la scelta di un unico testo normativo. Papa Benedetto XV, nella bolla pontificiaProvidentissima Mater, che promulgava il Codice Piano Benedettino, rese noto l'iter che portò alla genesi delle nuove norme canoniche. Egli, nel documento di promulgazione si espresse così riguardo le norme ecclesiastiche precedenti:
«[...] Pur tuttavia, come sapientemente rilevò lo stesso Pio X, nostro predecessore di felice memoria nel motu proprioArduum sane del 17 marzo 1904, essendo mutate le condizioni storiche e le esigenze degli uomini, com'è naturale, il diritto canonico non apparve ormai più in grado di rispondere in tutto e per tutto ai suoi obiettivi. Nel corso dei secoli, infatti, erano state promulgate moltissime leggi; alcune di queste furono abrogate dalla suprema autorità della Chiesa oppure caddero in disuso; altre apparvero di difficile applicazione in rapporto ai tempi o meno utili al bene comune o meno adeguate. A ciò si aggiunge il fatto che il numero delle leggi canoniche si era tanto accresciuto, ed esse vagavano così scoordinate e disperse, che molte di esse risultavano sconosciute non soltanto al popolo, ma agli stessi esperti di diritto. [...]»
Come già detto nel testo citato, l'idea di redigere un codice normativo per la Chiesa cattolica nacque dall'intuizione di papa Pio X, immediato predecessore di Benedetto XV, il quale avviò il processo di revisione delle leggi subito dopo la sua elezione a pontefice. Papa Benedetto XV, sempre nella medesima bolla, esplicitò la nascita del codice normativo così dicendo:
«[...] Per queste ragioni il nostro predecessore di felice memoria, appena assurto al pontificato, riflettendo su quanto sarebbe stato utile per un fermo ristabilimento della disciplina ecclesiastica, allo scopo di eliminare i gravi inconvenienti sopra elencati concepì il disegno di raccogliere in un testo organico tutte le leggi della Chiesa promulgate fino ad allora, escludendone quelle che fossero già state abrogate o fossero obsolete, e di adattare ai costumi d'oggi nel modo più opportuno quelle che lo richiedessero, nonché di promulgarne delle nuove quando si rendesse necessario o conveniente. [...]»
Pio X, dunque, volle che il cardinale segretario di StatoRafael Merry del Val, con lettere indirizzate a ciascuno degli arcivescovi del mondo cattolico, affidasse loro il compito di far pervenire alla Santa Sede una relazione che indicasse quali fossero le fallacie o i punti che richiedessero qualche modifica del diritto canonico fino ad allora vigente.[1][5] In seguito, convocati un grande numero di esperti in disciplina canonica da Roma e non solo, papa Pio X diede mandato all'allora arcivescovo titolare di Cesarea di PalestinaPietro Gasparri, poi divenuto cardinale, di dirigere e completare l'opera di revisione delle norme. Il Santo Padre costituì una commissione di cardinali che aveva il compito di esaminare accuratamente i canoni preparati, di modificarli, di correggerli e di perfezionarli secondo il loro parere.[1][6] Infine, prima della promulgazione definitiva, il Papa inviò a tutti i vescovi e a molti prelati un esemplare del nuovo codice appena redatto, affichè ciascuno potesse manifestare liberamente le proprie considerazioni sui canoni rielaborati.[1][7]
Durante le fasi ultime di questo processo di revisione e approvazione dei nuovi canoni, Pio X morì, e dunque toccò al suo successore, Benedetto XV, il compito di portare a termine tali riforme. Papa Benedetto XV con queste parole, infatti, descrisse codesto passaggio storico:
«[...] Tuttavia, essendo venuto a mancare, tra il generale compianto del mondo cattolico, il nostro predecessore d'immortale memoria, è toccato a Noi, mentre iniziavamo il pontificato per misteriosa decisione divina, valutare con la deferenza dovuta i giudizi raccolti ovunque fra coloro che costituiscono con Noi la Chiesa docente. Ed ora, infine, abbiamo controllato in ogni sua parte, approvato e ratificato il nuovo Codice di tutto il diritto canonico, che già durante il Concilio Vaticano era stato invocato da molti vescovi e la cui redazione è durata dodici intieri anni. [...]»
Al termine della bolla pontificia, datata 27 maggio 1917, solennità di Pentecoste, Benedetto XV dichiarò che il nuovo codice di diritto canonico era da ritenersi promulgato per mezzo della medesima bolla, e inoltre stabilì che il nuovo codice sarebbe entrato in vigore l'anno successivo, il 19 maggio 1918, solennità di Pentecoste.[1]
Per garantire la validità e l'interpretazione corretta dei canoni, papa Benedetto XV istituì la Pontificia commissione per l'interpretazione autentica del codice di diritto canonico (Pontificium Consilium Codicis Iuris Canonici Authentice Interpretando), composta da cardinali ed esperti di diritto canonico, con l'incarico di fornire interpretazioni autentiche del nuovo codice. Questa commissione aveva il diritto di pronunciarsi su questioni interpretative, consultando le Sacre Congregazioni in casi particolari, o addirittura il papa.[8]
Il codice era composto da 2414 canoni, suddivisi in 5 libri, come segue:
Normae generales ("norme generali"): tratta delle leggi ecclesiastiche, della loro efficacia, della consuetudine, dei rescritti, dei privilegi, delle dispense;
De personis ("le persone"): tratta della disciplina riguardante chierici, religiosi e laici;
De rebus ("le cose"): riguarda i Sacramenti, i luoghi e tempi sacri, il culto divino, il magistero della Chiesa, i benefici e altri istituti non collegiali;
De processibus ("i processi"): riguarda i giudizi, le cause di beatificazione e canonizzazione, i procedimenti speciali per i chierici;
De delictis et poenis ("i delitti e le pene"): tratta tutta la materia penale.
Matteo Lamacchia, Profilo storico del Codex Juris Canonici nel centenario della sua pubblicazione (1917–2017), in «Eunomia - Rivista semestrale di storia e politica internazionali», Anno VI n.s., numero 2, dicembre 2017, ESE - Salento University Publishing, pp. 661-692, ISSN 2280-8949