Bigamia
La bigamia è la condizione di chi, essendo legalmente coniugato, contrae un ulteriore matrimonio, o di chi, non coniugato, contrae matrimonio con persona già coniugata. Consentita in diversi Paesi del mondo, in Italia costituisce un delitto contro la famiglia, previsto dall'art. 556 del codice penale. Ordinamento italianoSecondo l'art. 556 c.p., Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili. I figli nati da una relazione coniugata bigama seguono le sorti dell'elemento psicologico dei genitori. In caso di buona fede anche solo unilaterale i figli nati si considerano legittimi solo a favore del coniuge di buona fede, saranno considerati naturali rispetto al coniuge di mala fede. Bibliografia
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