Domicilio fiscaleIl domicilio fiscale[1] è un concetto di natura tributaria ed individua il luogo dal quale la legge fiscale fa discendere la competenza degli uffici tributari e al quale devono essere indirizzate le notifiche previste dalla legge a fini tributari. DefinizioneCome sottolineato in un quesito dell'Agenzia delle entrate[2], il domicilio fiscale è definito dall’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Per gli ex-residenti del comune di Campione d'Italia si applicano regole particolari definite dall’articolo 188-bis del TUIR (introdotto dall’articolo 2, comma 25, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). DescrizioneData l'impostazione di un modello fiscale improntato al principio di residenza, stante la pluralità di fonti di reddito e la rispettiva variabilità geografica delle stesse, occorre stabilire un luogo specifico in cui localizzare il contribuente, sia ai fini della competenza degli uffici tributari, sia ai fini delle notifiche. Inoltre il domicilio fiscale è rilevante per la competenza di quei reati a carattere fiscale per i quali la legge individua il luogo di commissione del reato nel domicilio fiscale. A differenza del domicilio civile (art. 43 cc), il domicilio fiscale riguarda anche i soggetti non persone fisiche. Per le persone fisiche iscritte all'anagrafe dei residenti il domicilio fiscale è nel comune in cui sono iscritti; per le persone fisiche non residenti, tassate sulla base del principio della fonte, il domicilio fiscale è nel comune il cui è prodotta la parte prevalente del reddito. Per coloro che lavorano all'estero per l'Amministrazione pubblica o hanno trasferito la residenza in uno dei paesi della lista nera di cui al D.M. 4 maggio 1990, il domicilio fiscale è nell'ultimo comune di iscrizione all'anagrafe. Per i soggetti non persone fisiche, il domicilio fiscale è stabilito sulla base dei seguenti criteri nell'ordine in cui sono elencati:
È stabilito per legge e, di norma, inderogabile. Nel diritto italiano, però, l'Amministrazione può, d'ufficio o a seguito di istanza motivata di parte, stabilire il domicilio fiscale nel luogo in cui il contribuente svolge l'attività principale o in cui ha la sede amministrativa. Note
Collegamenti esterni
Information related to Domicilio fiscale |