Farmaco eticoNella dizione farmaco etico, l'aggettivo "etico" non ha propriamente il significato morale dell'etica filosofica, ma va piuttosto inteso come un sinonimo di professionale, deontologico.[1] Si tratta cioè di un farmaco prescritto dal medico e si distingue per questo dal cosiddetto farmaco da banco che, per la sua natura e dosaggio, è giudicato tanto sicuro da poter essere pubblicizzato e da non aver bisogno di alcuna prescrizione medica. In concreto, il farmaco etico è un medicinale che può essere dispensato dal farmacista in farmacia solo in presenza di una ricetta medica. Non a caso, sulle confezioni di questi farmaci è stampata obbligatoriamente una scritta del tipo "Da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medica". Esistono però anche confezioni di farmaci etici con un contenuto di compresse, capsule ecc. inferiore e quindi vendibili liberamente dal farmacista sia in farmacia che in parafarmacia. All'interno dei farmaci etici, esistono poi altre classificazioni. Si ha ad esempio il farmaco di fascia "a", gratuito, e il farmaco di fascia "c", a carico dell'acquirente; quello che prevede una ricetta ripetibile e quello che invece può essere prescritto solo con una ricetta non ripetibile; quello soggetto alla legislazione sugli stupefacenti eccetera. Dev'essere comunque chiaro che il farmaco etico non può essere assunto per libera iniziativa del paziente, ma sempre su consiglio o sotto il controllo del medico. Il farmaco SOPOltre al farmaco etico e a quello da banco, esiste anche il farmaco senza obbligo di prescrizione medica, spesso abbreviato in SOP. I medicinali di questa terza categoria sono piuttosto simili a quelli da banco, detti anche OTC (over the counter) perché, come indica il loro nome, non hanno bisogno di ricetta medica e sono a totale carico dell'acquirente. Tuttavia non sono così sicuri da poter essere pubblicizzati liberamente; possono invece essere dispensati dal farmacista a propria discrezione in base alle problematiche esposte dal paziente. Dal 2005 per questa categoria di farmaci è obbligatoria l'indicazione del prezzo massimo di vendita al pubblico, aumentabile a cadenza biennale, e con uno sconto massimo sul prezzo di vendita stabilito dall'azienda titolare.[2][3] Note
Bibliografia
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