Secondo l'articolo 61, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, «finché non si siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti», pertanto una legislatura si conclude il giorno stesso della riunione delle nuove Camere.[1]
Per effetto degli scioglimenti anticipati delle Camere (verificatosi finora per nove legislature, la cui durata è stata inferiore ai cinque anni attualmente previsti dalla Costituzione), che pongono termine alle relative legislature, la durata media delle prime 18 legislature è stata di 50 mesi (cioè 4 anni e 2 mesi) anziché di 60 (cioè 5 anni). Dal punto di vista cronologico, le date di svolgimento delle elezioni legislative dal 1948 al 2018 (così come quelle dell'Assemblea Costituente, nel 1946) sono state fissate in un periodo che va da fine febbraio a fine giugno, quindi sempre nella prima metà dell'anno; la prima — e finora unica — eccezione è costituita dalle elezioni politiche anticipate del 2022.
Va osservato che, fino alla revisione del 1963,[2] la legislatura della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica avevano costituzionalmente durate diverse (rispettivamente cinque e sei anni), ma nei fatti nel 1953 e nel 1958 si provvide a scogliere anticipatamente il Senato in occasione della scadenza della Camera, al fine di procedere ad un'unica tornata elettorale di rinnovo di entrambi i rami del Parlamento, rendendo così allineati i termini della I e della II legislatura di entrambe le Camere. A seguito della riforma costituzionale, le due Camere hanno durata uguale.