Sono regolate dalla Costituzione e dalla vigente legge elettorale. Si svolgono ogni cinque anni,[1] oppure in seguito a scioglimento anticipato delle Camere; in seguito alle elezioni si rinnova anche il Governo, che deve ottenere l'appoggio della maggioranza in ciascuna camera del Parlamento.
L'organizzazione del potere legislativo in Italia è regolata dal Titolo I della seconda parte della Costituzione e prevede un Parlamento composto da due rami o Camere: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. L'elezione a suffragio universale è contemporanea per entrambi i rami, sebbene con modalità distinte: per la Camera i cittadini maggiorenni votano raggruppati in circoscrizioni, per il Senato votano raggruppati su base regionale.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra, e le elezioni hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare è detto legislatura. Nei circa 75 anni trascorsi dall'entrata in vigore della Costituzione (1º gennaio 1948) al finire del 2022, si sono succedute diciotto legislature dalla durata media di 4 anni e 2 mesi, in luogo dei previsti 5 anni: ciò poiché in molti casi si è avuto lo scioglimento anticipato delle Camere, e di conseguenza elezioni anticipate.[2]
Le elezioni politiche sono precedute da un periodo di trenta giorni detto campagna elettorale, per il quale la legge stabilisce alcuni princìpi volti a favorire un'equa e appropriata visibilità a tutti i principali partiti o movimenti politici (par condicio). Nel frattempo viene messa in moto la cosiddetta "macchina elettorale" costituita dagli uffici elettorali dei comuni, dalle prefetture e dall'ufficio elettorale centrale del Ministero dell'interno. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è fatto divieto di diffondere sondaggi di voto.
Il giorno che precede le elezioni entra in vigore il silenzio elettorale e, contemporaneamente, si costituiscono nei luoghi adibiti gli uffici elettorali di sezione, costituiti da un presidente, un segretario e quattro scrutatori. Usualmente più sezioni elettorali sono raggruppate in singoli edifici pubblici (generalmente scuole) e vengono presidiate per tutta la durata delle elezioni da rappresentanti delle forze armate e di polizia.
^9 elezioni su 19: 1972, 1976, 1979, 1983, 1987, 1994, 1996, 2008, 2022. Inoltre tecnicamente le elezioni del 1953 e 1958 videro lo scioglimento anticipato del solo Senato, la cui legislatura al tempo aveva una durata di sei anni, al fine di sincronizzare le elezioni delle due Camere.