Sopralluogo giudiziarioCon il termine sopralluogo giudiziario (o sopralluogo di polizia giudiziaria, considerato che l'attività è svolta materialmente proprio dalla polizia giudiziaria) si definisce l'insieme delle operazioni compiute dalla polizia giudiziaria, eventualmente coadiuvata da personale tecnico-scientifico, volte ad analizzare, in un ambiente, lo svolgimento di un reato avvenuto in un tempo precedente, allo scopo di conservare le tracce e le cose pertinenti al reato e risalire così al responsabile. Il sopralluogo di polizia giudiziaria e la ricostruzione della scena del fatto ed i riferimenti normativiL'attività espletata durante il sopralluogo di polizia giudiziaria (definito anche sopralluogo giudiziario[1]) in conseguenza di un accadimento di rilevanza penale o che potrebbe far presumere la commissione di un reato trova i propri riferimenti normativi nel Titolo IV, articoli da 347 a 357, del Codice di procedura penale, dedicato all'attività a iniziativa della polizia giudiziaria e nei corrispettivi articoli da 112 a 118 delle Norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso. In particolare il sopralluogo risponde in modo puntuale alle esigenze fatte proprie dal combinato disposto dell'articolo 347, primo comma, dell'articolo 348 e dell'articolo 354 del Codice di procedura penale. L'articolo 357, che chiude il Titolo concernente l'attività a iniziativa della polizia giudiziaria, prevede, infine, l'obbligo di documentazione degli adempimenti svolti nel corso di tale fase delle indagini preliminari, fra i quali rientra il sopralluogo. In generale l'articolo citato dispone l'annotazione degli atti e prescrive l'obbligo della redazione del verbale nei casi elencati nel secondo comma. La lettera e) del suddetto comma include proprio le operazioni e gli accertamenti esperiti ex articolo 354. Il sopralluogo può costituire anche una forma particolare di attività non a iniziativa ma delegata dalla Autorità giudiziaria secondo le disposizioni dell'articolo 370 del Codice di procedura penale. Ciò sia perché direttamente previsto al comma terzo dell'articolo 348, con un rimando nel quale si precisa che dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, e sia perché l'articolo 370 stesso prevede che il pubblico ministero possa delegare una serie di atti tipicamente definiti (interrogatori e confronti) ed una serie di attività non specificate. Tra queste ultime ben può rientrare un sopralluogo delegato e finalizzato a ricostruire con maggior precisione la scena del fatto o addirittura ad individuarla per la prima volta nel caso in cui la notizia di reato sia stata acquisita direttamente dall'Autorità giudiziaria (si pensi, a titolo di esempio, ai reati che rientrano nella cognizione del Giudice di pace in funzione penale e perseguibili a querela di parte, quando l'atto di denuncia sia direttamente depositato alla Procura della Repubblica competente e questa disponga l'indagine delegata). Di seguito, i testi o gli estratti degli articoli del Codice di procedura penale citati:
Le finalità del sopralluogo di polizia giudiziariaÈ il titolo stesso dell'articolo 348 a definire lo scopo principale del sopralluogo di polizia giudiziaria: assicurare le fonti di prova, a cui pervenire tramite l'esame obiettivo dello stato dei luoghi a mente dell'articolo 354, avendo preventiva e massima cura che lo stato di fatto non venga alterato (oltre quanto non possa già esserlo stato in funzione della tempestività dell'intervento, dell'azione di altri soggetti quali operatori sanitari e di fattori di varia natura). Ritengo utile riportare le definizioni che dell'attività prevista dai due articoli in esame fornisce l'autore del volume Gli atti di polizia giudiziaria nel nuovo processo penale, edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1992 e seguenti (di Paolo Puoti). L'autore citato definisce gli adempimenti ex articolo 348 come il complesso di attività che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria compiono d'iniziativa durante il tempo che intercorre fra il verificarsi del fatto e fino a quando il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, allo scopo di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Più sintetica ma efficace la definizione dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 354: gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone sono atti per mezzo dei quali l'ufficiale di polizia giudiziaria procede alla diretta osservazione dei luoghi, cose e persone, allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali che il reato abbia lasciato. A questo punto occorre chiedersi che cosa intendiamo per prova. Nel campo del nostro interesse e, quindi, del diritto penale, la prova può essere definita come la dimostrazione della sussistenza di fatti determinati anche tramite la dimostrazione dell'esistenza di altri fatti dai quali si possa desumere l'esistenza dei fatti giuridicamente rilevanti che si intende provare. In particolare, poi, l'attività del sopralluogo di polizia giudiziaria conduce alla assicurazione della cosiddetta prova materiale, costituita da oggetti direttamente connessi ai fatti, prelevati dalle forze di polizia e custoditi sotto sequestro o, comunque, repertati, ovvero da rilievi di polizia (scientifica) su tali oggetti. Sono prove materiali anche le relazioni peritali, le consulenze tecniche ed in genere le relazioni di esperti qualificati. Il sopralluogo di polizia giudiziaria è, alla luce di quanto precedentemente esposto, un mezzo, uno strumento per la ricerca della prova. È utile rammentare, comunque, che per il nostro sistema penale, di norma, la prova si forma in aula e, cioè, durante la fase dibattimentale – processuale (ad eccezione dell'incidente probatorio di cui all'articolo 392 e seguenti del C. p. p. e degli accertamenti tecnici non ripetibili ex articolo 360 C. p. p.). Nella fase delle indagini preliminari, nella quale si pone il sopralluogo di polizia giudiziaria sia esso di iniziativa che delegato, si raccolgono elementi di prova, la cui valutazione giudiziale farà assumere ai medesimi il valore di prova, se non confutati da altri elementi. È bene, però, soffermarsi meglio sul punto. In uno schema di classificazione degli articoli 348 e 354 del C. p. p. è infatti possibile ricondurre le attività compiute genericamente ex articolo 348 fra gli atti di ricerca e di assicurazione delle fonti di prova, mentre, nello specifico, fra le attività ex articolo 354 rientrano veri e propri atti di ricerca ed assicurazione della prova. Si pensi ai sequestri ed alle perquisizioni che, una volta eseguite ed ottenuto il risultato cercato, non avrebbe certamente alcun senso ripetere in sede di giudizio, avendo esplicato appieno la loro funzione nella fase preliminare. Per quanto attiene, invece, al complesso di attività definite come accertamenti e rilievi, questo può essere ricondotto ad un doppio binario a seconda della qualità delle stesse:
Nel primo caso si avrà un atto tipico con efficacia probatoria piena ed utilizzabilità sia prima del giudizio che durante la fase dibattimentale-processuale. V'è da segnalare che, generalmente, la ricostruzione complessiva della scena del fatto non è ripetibile per una serie di eventi (per es. gli omicidi colposi derivati da incidenti stradali, infortuni sul lavoro, investimenti ferroviari e via dicendo) data l'impossibilità di conservare lo stato dei luoghi oltre un limite abbastanza ristretto di tempo sia per ragioni di circolazione e di sicurezza pubblica che di esposizione agli agenti atmosferici (nei luoghi aperti) oppure per dispersione delle tracce. Nota: per un approfondimento dell'argomento trattato e per una completa trattazione e classificazione degli atti di polizia giudiziaria, si rimanda al volume Manuale pratico della polizia giudiziaria, di Raffaello Cantagalli già Procuratore generale della repubblica in Venezia, edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1993 e seguenti. L'esecuzione del sopralluogo di polizia giudiziariaNon si intende fornire una metodologia generale che possa raccogliere in un unico concetto l'esecuzione del sopralluogo di polizia giudiziaria. Troppo diverse ed influenzate da fattori contingenti risultano, infatti, le singole situazioni reali nelle quali si trovano ad operare gli addetti di polizia. Diversi, anche, gli approcci che vengono compiuti in ragione della attività specialistica, combinata con la specificità dell'evento, in funzione del sopralluogo. Si delineano le attività sul campo, raggruppando le ipotesi di evento in schemi generali mutuando anche da discipline diverse, seppur affini, una serie di metodi più che di metodologie vere e proprie. Le tecniche di lavoro tendono a specializzarsi a seconda della fattispecie presa in esame: incidenti stradali con lesioni od esiti mortali; infortuni sul lavoro gravi, invalidanti e mortali; rinvenimenti di cadaveri dovuti a morte sospetta o violenta; incendi; scoppi; esplosioni; crolli; disastri di varia natura. Nel sopralluogo di polizia giudiziaria rientrano, però, anche fatti reato non necessariamente cruenti o che abbiano quale esito la morte di persone ma che richiedono una attenta indagine specialistica quali: abusi edilizi; reati paesistici ed ambientali; inquinamenti; reati in danno di beni culturali ed opere d'arte; reati contro la salute e l'igiene; frodi alimentari e commerciali. Trattandosi nella maggior parte dei casi, di un atto irripetibile, gli operatori devono porre la massima cura e precisione nell'attività di sopralluogo per non lasciare nulla al caso. Occorre precisare che gli esecutori del promo sopralluogo e, tanto meno, l'ufficiale di polizia giudiziaria che lo dirige, non sono operatori di polizia scientifica e, di conseguenza, non si richiede al personale impegnato sulla scena del fatto alcuna attività che non sia quella di compiere un buon lavoro consistente nelle seguenti fasi:
Sia per l'effettuazione dei rilievi fotografici che per la descrizione accurata di ciascun reperto, che si tratti di corpo di reato o cosa pertinente al reato, è utile avvalersi di strumenti che permettano di capire le reali dimensioni dell'oggetto. Quindi, avendo ovviamente cura oltre che di fotografare anche di descrivere l'oggetto interessato, fornendone le dimensioni, nel dossier fotografico sarà opportuno inquadrarlo con un righello recante l'intestazione ed il sigillo dell'Ufficio operante. Sulla scena del fatto, in mancanza di altro, per fornire un'idea delle dimensioni dell'oggetto, si potrà ovviare inquadrando a fini di contrasto altri oggetti di uso e di dimensioni generalmente note e standard come, per esempio, pacchetti di sigarette, accendini, carte da gioco e via dicendo. Nel punto 7. si è accennato al rinvenimento di cadavere. L'esame del corpo della vittima è essenziale. Esso va attuato riscontrando:
Affine all'esame del cadavere è la repertazione delle tracce ematiche. Le macchie di sangue si distinguono in spruzzi e gocciolature. Lo spruzzo può avere due forme: una a punto esclamativo e l'altra a clava. Nel primo caso la direzione del sangue è indicata dalla parte panciuta che è rivolta verso il luogo di origine, se il getto ha investito obliquamente la parete o l'oggetto. Nel secondo, invece, si evidenziano una forza d'urto ed una obliquità minori. Le gocciolature sono dovute alla caduta del sangue per la sola forza di inerzia. Prove sperimentali hanno permesso di stabilire una relazione fra altezza di caduta, diametro e contorno delle macchie. Quando la persona che perde sangue si muove, le macchie assumono un contorno ellittico con spruzzi allungati nella direzione del movimento. Infine, la pozza di sangue si ha solamente nel caso di deflusso copioso di sangue da un corpo immobile disteso a terra. È importante anche la descrizione del sangue rinvenuto sulla scena del fatto. La gradazione varia dal rosso vivo per eventi recentissimi, al rosso brunastro per eventi meno recenti sino al bruno caffè trascorso maggior tempo, ovviamente con tendenza alla coagulazione. Particolare attenzione va posta al rinvenimento di armi da fuoco e munizioni. In primo luogo occorre tenere conto della condizione dell'arma, apparentemente carica o scarica che sia. Bisogna verificare che abbia inserita la sicura e controllare se vi sono bossoli nelle zone limitrofe (indicativi dell'uso dell'arma prima del rinvenimento), contandoli per verificare almeno in prima battuta l'eventualità che il caricatore sia stato completamente scaricato. Diverso il discorso per le armi non automatiche, come i revolver, che non emettono bossoli dopo lo sparo. Si dovrà, quindi, procedere alla messa in sicura dell'arma, scarrellandola (se automatica) o aprendo il tamburo (in caso di arma non automatica) per estrarre le munizioni e sparando il colpo di prova in direzione di materiali assorbenti o meglio ancora, uscire all'aperto e sparare in aria in una zona libera da ostacoli ed abitazioni, dopo aver creato un'area di rispetto sufficientemente ampia e fatto porre al riparo i presenti. In caso di dubbi, particolare vetustà dell'arma, modello del tutto ignoto od altro, conviene rivolgersi ad un armiere esperto prima di effettuare qualsiasi maneggio. Espletate tutte le operazioni di messa in sicurezza, la repertazione dovrà avvenire mostrando l'arma nel suo complesso e nei suoi particolari, con il caricatore (che vuoto viene definito serbatoio) e le munizioni a parte. Si rammenta che le armi comuni da sparo sono elencate nel Catalogo nazionale mentre parecchie armi da guerra sono state, nel tempo, declassificate in comuni. Elemento essenziale è la lettura del numero di matricola che, per le armi clandestine o utilizzate per compiere reati, è generalmente abraso o limato con incisione più profonda (tecnicamente bulinato). È fondamentale far rilevare all'Autorità giudiziaria se si tratti di un'arma illegalmente detenuta o portata ma munita di matricola leggibile oppure se si tratti di arma clandestina, così come se si tratti di arma comune o di arma da guerra. Buona cosa è reperire notizie tecniche e storiche sul tipo di arma rinvenuta anche tramite rapide ricerche in internet. Le munizioni andranno esaminate attentamente per stabilire se siano dello stesso calibro dell'arma, l'età apparente, la marca e lo stato di conservazione (occorre la massima attenzione perché si ha che fare con materiale esplosivo). L'arma sarà sottoposta a sequestro e messa a disposizione della Autorità giudiziaria. Nella documentazione fotografica è essenziale riportare le reali dimensioni dei reperti, specialmente se si tratta di armi lunghe. Lesioni e fenomeni cadavericiSi può indicare il seguente schema generale per la classificazione delle lesioni:
Lesioni cutanee minoriUn breve cenno alle lesioni cutanee minori, prima di trattare le lesioni di maggior interesse per l'attività di polizia locale e stradale. Come abbiamo visto trattando dell'esecuzione del sopralluogo di polizia giudiziaria, l'esame del cadavere può far rilevare tracce di interesse fra le quali rientrano le lesioni cutanee. Esse si distinguono in: reazioni cutanee o irritazioni, sono ad effetto estremamente limitato nel tempo e sono dovute ad urti lievi o lievissimi; in generale non si osservano sui cadaveri – ecchimosi, si tratta di infiltrazioni di sangue nei tessuti dovute alla rottura traumatica dei vasi sanguigni. Possono avere estensione variabile – ematomi, raccolta voluminosa di sangue con tipica colorazione bluastra – escoriazioni od abrasioni, esportazioni dello strato superficiale della cute – ferite lacero contuse, si tratta di tagli a bordi ed andamento non regolare. Per passare ai fenomeni cadaverici, occorre precisare che cosa si intende in diritto ed in medicina legale per morte: è la cessazione irreversibile delle tre funzioni respiratoria, circolatoria e nervosa. Le risposte che debbono essere fornite alle corrispondenti domande nel caso di morte traumatica, violenta, accidentale o sospetta sono: l'accertamento inconfutabile dell'avvenuto decesso, l'epoca a cui risale e la causa. Si dà per inequivocabile e per certo, anche senza certificazione medica, il decesso sopraggiunto per dilaniamento da esplosione, amputazione della testa, distacco del corpo in più parti. L'epoca della morte è basata sull'esame dei fenomeni cadaverici. Vengono divisi in tre categorie:
Le lesioni da investimento e scontroI termini di investimento e scontro sono tenuti distinti dalla medicina legale: per investimento si intende la collisione tra un veicolo ed una persona, per scontro si indica, invece, la collisione tra due o più veicoli o tra un veicolo ed un ostacolo fisso o mobile. Le lesioni da investimento presentano precise caratteristiche nel caso di azione da parte di un veicolo a quattro ruote e, cioè, dotato di una sagoma di ingombro rilevante. Esiste una serie di fasi nell'investimento che comportano ciascuna lesioni particolari e diverse. Le fasi sono distinte in:
Alla fase dell'abbattimento può sostituirsi quella del caricamento. Nella realtà, non necessariamente ed, anzi, in minor misura, si manifestano tutte le fasi sopra descritte in sequenza completa. Di norma le fasi più frequenti sono quella dell'urto, dell'abbattimento e del caricamento. Le lesioni provocate dall'urto si evidenziano, in genere, agli arti inferiori con ecchimosi, fratture e ferite lacero contuse nel punto di impatto del veicolo sul corpo. Le tracce dell'urto possono rilevarsi anche sugli indumenti della vittima come imbrattamenti, scaglie di vernice, frammenti di vetri, lacerazioni e strappi. L'abbattimento, che consiste nella caduta della vittima a terra spesso a distanza dal punto d'urto, a seguito della proiezione (cosiddetto lancio balistico), genera lesioni estese a tutto il corpo con massima frequenza al capo. L'accostamento consiste nella fase seguente alla caduta dell'investito davanti al veicolo quando il mezzo investitore non ferma la propria marcia. La vittima viene posta di lato al veicolo, subendo lesioni contusive dovute sia alle parti di veicolo antistanti le ruote sia alle ruote stesse. L'arrotamento è la conseguenza della prosecuzione della marcia del veicolo con passaggio del mezzo sopra la vittima. Si hanno lesioni ossee con schiacciamento del capo, fratture costali, del bacino e lesioni interne. Tipico l'effetto di scuoiamento degli arti dovuto all'attrito delle ruote sul corpo. Nel caso di arrotamento, si potranno rinvenire le impronte degli pneumatici del veicolo sui vestiti e sulla cute della vittima. Le tracce degli pneumatici si distinguono in positive (reperite sui vestiti e raffiguranti le parti sporgenti del battistrada) e negative (rilevate sulla cute, raffiguranti le rientranze del battistrada). La fase del trascinamento si ha nel caso in cui la vittima resti agganciata al veicolo investitore e ne sia trascinata. Si avranno lesioni alla cute prodotte secondo il senso dell'avvenuto trascinamento e lacerazioni dei vestiti. Infine, il caricamento consiste nella caduta della vittima sul cofano del veicolo investitore, seguito, spesso, dall'urto del capo contro il parabrezza o contro il tettuccio. La vittima, in genere, termina la sequenza con una caduta a terra di fianco al veicolo. È bene sottolineare che esistono casi di investimento e di scontro nei quali la vittima non presenta lesioni esterne o, almeno, non presenta lesioni esterne tali da farne presupporre la morte. Si tratta di casi di politraumatismo agli organi interni accompagnato da decesso immediato o in pochi minuti (si pensi alla rottura dell'arteria aorta con deflusso di due/tre litri di sangue in pochi istanti). Chiudono la casistica descritta l'investimento plurimo, dove la vittima risulta essere stata investita da più veicoli, e l'investimento di cadavere che comporta l'azione traumatica su di un corpo deceduto in precedenza per altri motivi. Le lesioni da scontro presentano un quadro complessivo riconducibile alla dinamica degli scontri stessi: frontali, laterali, posteriori (tamponamenti) e fronto-laterali. Tipiche dello scontro frontale sono le lesioni al capo, al torace ed agli arti inferiori, derivanti dall'urto del corpo contro le parti dure interne all'abitacolo. Si possono avere anche lesioni interne, alcune delle quali dovute alla decelerazione brusca in caso di forte e fortissima velocità, consistenti in danni cardio-vascolari. Gli urti laterali e fronto-laterali producono lesioni da trauma cranico, alle scapole ed agli arti superiori. Molte lesioni sono dovute all'impatto fra i vari occupanti del mezzo. Colpo di frusta con conseguente stiramento muscolare, nei casi lievi, e fratture vertebrali con danneggiamento del midollo osseo, negli eventi più gravi, sono i risultati del tamponamento. Brevemente sulle lesioni ai danni di ciclomotoristi: frequenti (seppur indossando il casco protettivo, ma dovute alla forte velocità ed alle caratteristiche dei sinistri che vedono coinvolti cicli e motocicli) le fratture alla volta cranica e gli sfondamenti della base cranica. L'utilizzo degli scooter evidenzia lesioni alla parte anteriore del tronco ed al torace. Lesioni alla faccia interna degli arti inferiori per urti contro il serbatoio e lesioni alle caviglie ed ai piedi sono ulteriori conseguenze degli incidenti motociclistici. Non è da dimenticare che gli esiti dei sinistri stradali che vedono coinvolti ciclomotoristi e, particolarmente i motociclisti, possono essere – in certi casi – devastanti con grandi traumatismi risolventisi in amputazioni e sub amputazioni per urti violentissimi contro barriere, manufatti stradali e parti taglienti o sporgenti dei veicoli. Per altra parte, l'utilizzo corretto dei sistemi di sicurezza (cinture, caschi) evidenzia nella maggior parte degli eventi il minor effetto lesivo dei sinistri. Gli organi di polizia scientifica nazionaliLa polizia scientifica italiana è organizzata secondo un duplice sistema che fa capo rispettivamente alla Polizia di Stato ed all'Arma dei Carabinieri. La specialità di polizia scientifica è incardinata nella Direzione Centrale AntiCrimine della Polizia di Stato che opera su tre servizi, di cui uno è il Servizio di Polizia Scientifica. A sua volta il Servizio di Polizia Scientifica, istituito nel 1902 per opera del medico legale astigiano Salvatore Ottolenghi (1861 – 1934), annoverando famosi direttori, fra cui Giovanni Gasti (1869 – 1939) che ha dato il nome all'omonimo metodo di classificazione delle impronte digitali in uso sino al 2000, è suddiviso in: un Ufficio centrale con sede a Roma - sei Gabinetti interregionali - otto Gabinetti regionali e i Gabinetti provinciali, uno per ciascuna Questura, eccetto le città in cui hanno sede i Gabinetti interregionali e/o regionali (al variare del numero delle Questure, varia anche il numero dei Gabinetti provinciali). Infine, centonovantasette Posti di segnalamento e documentazione dislocati presso i più importanti Commissariati di pubblica sicurezza ovvero presso i maggiori posti di polizia di frontiera (ovviamente anche per questi il numero può variare a seconda delle esigenze organizzative). Nell'Arma dei Carabinieri la specialità di polizia scientifica è strutturata nel Ra.C.I.S., Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, il quale opera, a sua volta, su quattro Reparti Investigazioni Scientifiche (R.I.S.). I Reparti hanno sede rispettivamente a: Roma, Parma, Messina e Cagliari. Le competenze sono suddivise per territorio. Per l'Italia centrale il Reparto di Roma; in Italia meridionale, Sicilia ed isole minori il Reparto di Messina; il Reparto di Parma per l'Italia del Nord mentre la Sardegna è di competenza del Reparto di Cagliari. Il Reparto di Roma tratta, inoltre, i casi di maggiore rilevanza nazionale. Ogni Reparto investigazioni scientifiche è articolato in Sezioni interne alla struttura: balistica, biologica, chimica, dattiloscopia e fotografia giudiziaria, grafica. Il Reparto di Roma ha anche una sezione fonica. Di più recente costituzione è il Reparto Tecnologia Informatica, derivante dallo scorporamento della preesistente Sezione Telematica. Le polizie scientifiche estere e nell'Unione EuropeaLa Francia attua il doppio sistema simile a quello italiano. I due principali organi di polizia nazionali, la Police Nationale e la Gendarmerie, hanno sviluppato due strutture parallele dedicate al servizio di polizia scientifica: l'Institut national de police scientifique (INPS, in capo da una divisione del Ministero dell'Interno francese) e l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). La Confederazione Elvetica, che per quanto attiene alle attività di polizia ordinaria, aderisce al Centro comune di cooperazione di polizia e doganale attivato in funzione di un accordo bilaterale in vigore tra Italia e Svizzera (sede logistica a Chiasso presso la Stazione ferroviaria), ha una realtà frammentata in polizie cantonali e municipali. Per quanto attiene alla polizia scientifica, esistono strutture federali e locali a competenza nazionale: l'AFIS Service dell'Ufficio Federale di Polizia (UFP) a Berna; l'Istituto di Polizia Scientifica e di Criminologia (IPSC) che fa capo alla Università di Losanna; il Servizio Scientifico o Wissenchaftlicher Dienst (WD), il Servizio Documenti e il Wissenschafetlicher Forschungsdienst (WFD che si occupa solamente di attentati in cui si è fatto uso di esplosivi), tutti della Polizia Comunale di Zurigo. Del tutto particolare, poi, il contributo che viene offerto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, INSAI, in materia di indagini per infortuni sul lavoro. In Germania, dove vige una organizzazione federale dello Stato, la polizia scientifica, particolarmente per l'identificazione delle persone, è deputata alla struttura di polizia federale nota come Bundeskriminalamt (BKA) che ha tre sedi nelle città di Berlino, Wiesbaden (capoluogo della regione dell'Assia, zona renana) e Meckenheim (nei pressi di Bonn). Il servizio di polizia scientifica del BKA è affidato alla Division KT (polizia tecnica e scientifica). In Belgio la Police Fédérale/Federale Politie ha organizzato il proprio servizio di polizia scientifica nella struttura interna della Police technique et scientifique. La più nota polizia del Regno Unito è certamente quella di Londra, Metropolitan Police, conosciuta come New Scotland Yard, dotata dei servizi di polizia scientifica. A livello europeo è attivo l'ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes – rete europea degli istituti di scienze forensi, istituito il 20 ottobre 1995). L'Italia vi partecipa sia con il servizio di polizia scientifica della Polizia di Stato che con il RaCIS dell'Arma dei Carabinieri. Specifico per il profilo del DNA - rif. figure n. 20, 21 e 22 - è, sempre in ambito europeo, l'EDNAP con sedici Paesi membri e venti laboratori specializzati in genetica forense. Fonti
Aggiornamento bibliografico. Interessantissimo il volume intitolato "Dal Pensiero di Lombroso all'Impronta Digitale", Edizioni Libreria Cortina, Torino, 2011. L'autore è l'Ispettore Superiore della Polizia di Stato Andrea Giuliano, responsabile del settore Dattiloscopia del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica della Questura di Torino. Si segnala, particolare, la riproduzione fotostatica integrale della Circolare 24 luglio 1910 a firma dell'allora Ministro di Grazia e Giustizia Fani, che forniva dettagliate disposizioni per le attività relative agli accertamenti dei reati e, cioè del sopralluogo giudiziario, alla luce delle innovative tecniche investigative in materia di polizia scientifica. Note
Information related to Sopralluogo giudiziario |