Azienda (ordinamento italiano)L'azienda, in diritto italiano, individua il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di attività di impresa. La definizione legislativa di azienda è data dall'art. 2555 del codice civile italiano: «L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa» Non ne è richiesto formale titolarità ex lege da parte dell'imprenditore, o il possesso di tutti i beni di cui essa sia composta, ma il suo titolo deve comunque derivare da un diritto reale o un diritto personale. I segni distintiviI principali segni distintivi dell'imprenditore sono la ditta, l'insegna e il marchio. A questi si è aggiunto di recente il nome aziendale a dominio, che individua il sito internet dell'azienda. La disciplina del marchio è dettata dagli artt. 2569-2574 e dal codice della proprietà industriale. Da essa è possibile desumere alcuni principi comuni applicabili per analogia agli altri simboli di identificazione. In generale, l'imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei segni distintivi; è tenuto a rispettare i requisiti di verità, novità e capacità distintiva. L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo dei propri segni; si tratta di un diritto non assoluto, ma relativo e strumentale alla distinzione rispetto agli imprenditori concorrenti. L'imprenditore può trasferire ad altri i propri segni distintivi; non è un diritto incondizionato, viste le norme a tutela dei consumatori. Avviamento d'aziendaL'avviamento d'azienda rappresenta la valutazione economica dell'organizzazione dell'azienda e dei beni intangibili, che unita ai mezzi fisici permette di creare ricchezza tramite la produzione o di un bene o di un servizio ovvero la capacità di una azienda di produrre valore oltre la somma dei singoli mezzi utilizzati, in quanto il loro utilizzo è organizzato. Quindi i beni materiali e immateriali che costituiscono l'azienda possiedono un valore economico superiore a quello materiale - costituito dalla somma del valore dei singoli beni - grazie alla capacità di produrre nuovo valore: questo valore ulteriore dell'azienda è la misura e il risultato del c.d. avviamento. A tal proposito distinguiamo avviamento soggettivo da quello oggettivo e da quello misto:
Il divieto di concorrenzaL'art. 2557 c.c. fissa a carico dell'alienante ed a favore dell'acquirente dell'azienda il divieto di iniziare una nuova impresa con caratteristiche tali - per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze - da poter sviare la clientela dell'azienda ceduta. Il divieto, diretto a tutelare l'avviamento dell'azienda ceduta, ha una durata di cinque anni dal trasferimento ed è disponibile dalle parti, le quali possono:
Il riferimento all'oggetto della nuova impresa va inteso in senso molto ampio, comprensivo della produzione e dello scambio, sia degli stessi beni o servizi ceduti, sia di beni e servizi succedanei. La successione nei contrattiL'art. 2558 prevede che, in mancanza di una diversa pattuizione, al trasferimento dell'azienda si accompagna la successione dell'acquirente nei contratti, non ancora eseguiti o in corso di esecuzione, stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa. La deroga alla disciplina generale in materia di cessione del contratto di cui all'art. 1406 c.c., che richiede per la cessione il consenso del contraente ceduto, trova un correttivo nella possibilità, riconosciuta a quest'ultimo, di esercitare il diritto di recesso dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento laddove risulti una giusta causa, che può consistere in carenze nelle qualità personali o nella scarsa consistenza del patrimonio extra aziendale dell'acquirente rispetto a quello dell'alienante. Nel contratto di consorzio l'acquirente dell'azienda subentra a qualsiasi titolo; tuttavia, se il trasferimento è inter vivos e sussiste una giusta causa, gli altri consorziati possono deliberare l'esclusione dell'acquirente entro un mese dalla notizia del trasferimento (art. 2610 c.c.). Il contratto di edizione circola con l'azienda, salvo che vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera (art. 132 della legge sul diritto d'autore). La successione nei creditiL'art. 2559 c.c. disciplina l'opponibilità ai terzi della cessione mediante pubblicità attuata con l'iscrizione nel registro delle imprese: se l'impresa è soggetta a registrazione, l'acquirente succede nei crediti relativi all'azienda ceduta e la cessione ha effetto nei confronti dei terzi dalla data dell'iscrizione, senza bisogno di notifica o accettazione dei debitori ceduti. Tuttavia, il debitore ceduto che paga in buona fede all'alienante è comunque liberato. La successione nei debitiA norma dell'art. 2560 c.c., l'alienante non è liberato dai debiti preesistenti al trasferimento se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Se viene ceduta un'azienda commerciale l'acquirente risponde in solido con l'alienante solo se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori. La successione nei contratti e nei debiti di lavoroUna disciplina particolare è dettata per il contratto di lavoro a tutela del lavoratore. In caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art. 2112 c.c.). Alienante e acquirente sono obbligati in solido per tutti i crediti inerenti al rapporto di lavoro vantati dal lavoratore al tempo del trasferimento, anche se non risultano dalle scritture contabili; il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante solo mediante le procedure di conciliazione obbligatoria di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. Il trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, ma resta ferma la facoltà dell'alienante di esercitare il diritto di recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti. Usufrutto e affitto di aziendaL'azienda può essere oggetto anche di usufrutto ed affitto, in questo caso l'affittuario e l'usufruttuario acquistano qualità di imprenditore, hanno l'obbligo di gestire l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue, senza modificarne la destinazione o intaccarne l'avviamento, conservando l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti (senza obbligo di altri investimenti) nonché le normali dotazioni di scorte atte a garantire la possibilità di far fronte alle domande del mercato. Si applicano all'usufrutto e/o all'affitto le norme sul trasferimento di azienda a titolo definitivo relative:
Il legislatore nulla dispone sulla successione nei debiti dell'azienda ceduta in usufrutto o in affitto, onde si ritiene che salvo diversa pattuizione l'usufruttuario o l'affittuario non sono gravati dei debiti, anche se risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. L'art. 2561, ultimo comma, c.c. (applicabile anche all'affitto) stabilisce che «la differenza tra le consistenze dell’inventario al termine e all’inizio dell’usufrutto è regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto.» Se dunque l'usufruttuario o l'affittuario hanno accresciuto il valore dell'azienda hanno diritto al conguaglio, altrimenti essi dovranno darlo al proprietario o al locatore. La circolazione dell'aziendaLa disciplina della circolazione dell'azienda fa riferimento alla possibilità del trasferimento, cessione, acquisito, conferimento in società, donazione della stessa. Anche se il codice civile italiano fa riferimento al trasferimento dell'azienda nel sua interezza (art. 2112 c.c.), nulla vieta che esso possa riguardare anche solo una parte della stessa (ad esempio in caso di trasferimento del cosiddetto ramo di azienda), purché il ramo sia funzionale e capace, da solo o in un nuovo complesso aziendale, di produrre beni o servizi. La cessione può riguardare anche singoli beni aziendali; in questo caso, affinché si possa configurare come cessione di ramo d'azienda, è sufficiente che la cessione medesima abbia ad oggetto "una entità economica autonoma e organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, senza che sia necessaria anche la completezza materiale e l'autosufficienza del gruppo" (sentenza della Corte di cassazione n. 5932 del 5 marzo 2008). Il problema, di grande rilevanza pratica, della distinzione delle fattispecie di trasferimento di azienda rispetto ad altre fattispecie (es. cessione del solo contratto di locazione commerciale: art. 36 legge n. 392/1978) deve essere risolto in base ad un criterio oggettivo, nel senso che per aversi trasferimento d'azienda non è necessario che si attribuisca all'acquirente la disponibilità di tutti i beni aziendali, purché si attribuisca la disponibilità di tutti quei beni essenziali per la realizzazione del programma aziendale originario, idonei a mantenere inalterata la natura e la qualità dei beni e servizi offerti sul mercato. Forma e pubblicità del trasferimentoL'art. 2556 c.c. disciplina la forma del trasferimento di azienda, dettando tre diverse regole sulla forma riguardanti tre profili differenti:
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